Lasciamo stare i perchè e i per come: cerchiamo di capire che passaggi bisogna fare correttamente affinché tu possa scaricare dalle tasse il costo della visita dietistica.
Impegnativa del medico di base
L’impegnativa (o richiesta medica) è obbligatoria al fine dell’impostazione di un piano dietetico personalizzato, mentre non è necessaria per l’educazione alimentare (ad esempio come nella Consulenza salotto).
Tuttavia, non è necessario presentarla/averla in sede di detrazione: potete quindi scaricare qualsiasi tipologia di prestazione, dal piano dietetico personalizzato all’educazione alimentare.

Fattura del dietista
Non esiste una dicitura particolare, la circolare n. 19/E del 2012 dell’agenzia delle Entrate ha chiarito che è sufficiente che dalla fattura si evinca la figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa.
Non basta nome e cognome. Deve comparire la parola DIETISTA (di solito nel timbro) e la descrizione della prestazione.
La fattura per importi superiori a 77,47 euro dovrà prevedere la marca da bollo di 2 euro.
La circolare recita:
“L’importo delle spese da indicare nei diversi righi è comprensivo di IVA o del costo del bollo applicato. L’imposta di bollo (attualmente pari a 2,00 euro) viene applicata sulle fatture esenti da 22 IVA di importo superiore a euro 77,47 ed è detraibile/deducibile quale onere accessorio, qualora sia stata esplicitamente traslata sul cliente ed evidenziata a parte sulla fattura.
Il contribuente che riceve una fattura o una ricevuta senza bollo può portare in detrazione le spese relative all’imposta di bollo solo se paga il tributo al posto del professionista, sia per inadempienza di quest’ultimo, provvedendo quindi a sanare un atto irregolare, sia per esplicito accordo tra le parti.”
Ovvero: su prestazioni maggiori di 77,47 euro ci va la marca da bollo di 2 euro. La dovrebbe mettere il professionista anche se la spesa poi è a vostro carico (quindi ad esempio 77,47 euro + 2 euro = pagate un totale di 79,47 euro) ma se per caso non la mettesse dovete correre ad applicarla voi.
Perchè correre? Perchè deve riportare una data antecedente o uguale alla data di emissione della fattura.
Pagamento
Fino al 31 marzo 2020 è possibile pagare in contanti e avere comunque diritto alla detrazione fiscale delle spese sanitarie.
Dal 1° Aprile 2020 invece sarà opportuno pagare con metodo tracciabile per detrarre le spese sanitarie.
I metodi di pagamento tracciabili sono:
- bancomat;
- carta di credito;
- carta prepagata;
- assegno bancario o circolare;
- bonifico bancario;
- versamento postale
- acquisto tramite sito
Il professionista avrà quindi un conto corrente a disposizione e un POS da tenere in ambulatorio.
Sarà vostra cura mostrare, in sede di detrazione, di aver effettuato un pagamento tracciabile (es. estratto conto, descrizione dell’operazione, messaggio/email del POS di avvenuta transazione). Il professionista non è tenuto a riportare la tipologia di pagamento nella fattura.

E i contanti? Il pagamento in contanti è detraibile fino al 31 marzo 2020!
Dal 1° aprile 2020 si potrà ancora pagare in contanti ma in questo caso la prestazione non scaricabile ai fini fiscali.
Conto a te intestato
Il conto da cui si effettua il bonifico/assegno o la carta che verrà strisciata devono risultare intestati al titolare della prestazione, che sarà il titolare anche della fattura (e della impegnativa, anche se non richiesta ai fini fiscali).
Cosa cambia per il professionista
Il dietista è obbligato a tenere in studio il POS e comunque a fornire sistemi di pagamento tracciabili così da permette ai pazienti di detrarre le proprie spese. Questo è un diritto del paziente, così come è un diritto del professionista non andare in perdita nell’agire secondo etica e legge.
Perchè? Perchè questo sistema ha dei costi. Il costo della singola transazione o il costo fisso mensile per il mantenimento del POS è a carico del professionista e consiste in una perdita di circa il 3% sul fatturato annuo: non poca roba.
Ecco perchè dal 2020 è probabile che i prezzi delle prestazioni del vostro professionista della nutrizione aumentino.
Riferimento normativo
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/297154/CIRCOLARE+N+13+CORRETTA+SENZA+INDIRIZZI.pdf/de75ad4c-ab90-4535-13fe-1f018dacf92a
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